Albergo”La
Fontanina”

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Via Capo I Prati, 5 – 03015 Fiuggi (FR)
Tel. 0775 - 514015 email: frfraga@tin.it info@casaugusta.it P. IVA 02170430603
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REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1
La persona che desidera soggiornare presso “La Comunita' Alloggio Augusta" o presso l'albergo "La Fontanina" deve presentare istanza alla Direzione della casa. La Direzione accertate le condizioni psico-fisiche della persona richiedente, comunica l’idoneità all’ammissione con l’eventuale posizione occupata nella lista d’attesa.
ART. 2
All’atto dell’ammissione la persona interessata a risiedere nella casa alloggio provvederà a:
· Prendere visione del presente regolamento interno;
· Prendere visione del costo della retta di soggiorno e delle modalità del pagamento della stessa;
· Fornire alla Direzione della struttura i propri dati anagrafici oltre ai nomi ed agli indirizzi delle persone alle quali rivolgersi in caso di necessità;
· L’accoglimento nella struttura non implica l’obbligo della custodia ma solo l’impegno per l’ospitalità, il vitto ed i servizi previsti nel presente regolamento.
ART. 3
· La retta di soggiorno da diritto all'assegnazione del posto letto in stanza singola o non, al vitto ed ai servizi socio-assistenziali riportati nel presente regolamento. La persona residente è tenuta a versare, anticipatamente, la retta mensile di soggiorno dal 1 al 7 di ogni mese, in contanti oppure con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario 438804 intrattenuto presso Banca Mediolanum ABI 03062 CAB 34210 a favore di D’Orsi Giovanna Via Capo I Prati, 5 03014 Fiuggi (FR). Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dizione:
Retta mese di ……. Ospite (nome e cognome)
· Inoltre è tenuta a versare un fondo spese pari a €. 100,00 da utilizzarsi per esigenze personali del residente.
Le spese per assistenza infermieristica sono a carico della struttura mentre le spese per prestazioni infermieristiche sono a carico degli ospiti.
A tal proposito si precisa che la direzione non si
assume nessun onere per prestazioni specialistiche e ospedaliere a favore dei
residenti. Le spese rivenienti da necessità personali o che non rientrino tra
quelle a carico del S.S.N. (Ticket relativi ai medicinali, ad indagini
diagnostiche, di laboratorio, ecc.), sono a carico della persona residente.
Tali spese, ed in particolare quelle non fatturabili, non possono essere
anticipate dalla Direzione che utilizzerà il fondo di cui innanzi. I casi di
ricovero ospedaliero, o assenza volontaria dalla struttura, non danno luogo
all'interruzione del pagamento della retta di soggiorno, che deve comunque
essere corrisposta se s'intende mantenere il posto in struttura.
Diversamente, la Direzione della Casa favorirà il rientro in struttura
dell’ospite solo in presenza di posti letto disponibili. La retta relativa al
primo mese di soggiorno in struttura non può, in alcun caso essere restituita,
nemmeno a seguito di decesso o dimissioni volontarie, essendo incluse in tale
prima retta tutte le spese iniziali di accoglienza e di assistenza alla persona
ricoverata. La retta di soggiorno può subire, nel tempo, una variazione in
relazione al costo della vita e/o alla qualità dei servizi erogati.
La Direzione della Casa, per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche della Persona residente, ne può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell'ammissione.
All‘atto dell’accoglimento per ogni ospite viene istituita:
· una cartella personale, con le notizie di cui all’art. 2
· una cartella sanitaria contenente l’anamnesi, il quadro clinico all’accoglimento, gli sviluppi sanitari ed i ricoveri ospedalieri
ART. 4
L’ospite si impegna a:
· osservare le regole di igiene dell’ambiente;
· mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che si trovino installate ed adeguarsi alla richiesta dell’amministrazione al fine di garantire la perfetta utilizzazione;
· segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell’alloggio. E’ vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dall’Amministrazione;
· consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall’Amministrazione di entrare nell’alloggio per provvedere a pulizie controlli anche sugli effetti personali, e riparazioni;
· risarcire all’Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.
ART. 5
E’ fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia con l’ospite, eventuali eccezioni alla presente possono essere autorizzate dall’Amministrazione).
ART. 6
L’ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute.
Tali limitazioni sono di competenza del medico.
L’ospite può entrare, uscire o ricevere visite in ogni ora del giorno, dalle 7,00 alle 21,00 evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.
Gli ospiti possono assentarsi anche per più giorni, ma devono darne avviso all’amministrazione indicando il recapito temporaneo.
Le uscite degli ospiti non autosufficienti debbono essere autorizzate dall’amministrazione ed avvengono sotto l’esclusiva responsabilità delle persone che si offrono quali accompagnatori.
ART. 7
L’ospite deve osservare il silenzio durante i seguenti orari salvo disposizioni diverse emanate dall’amministrazione:
· nei locali comuni dalle ore 21.00 alle ore 07.00
· in stanza o nelle zone notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 21.00 alle 07.00
ART. 8
La Persona residente nella Casa Alloggio è tenuta a risarcire i danni arrecati a persone e/o cose, per accertata incuria o trascuratezza, determinate dal proprio comportamento. La Direzione della Casa Alloggio declina ogni responsabilità per danni che possono ricadere su persone e/o cose per cause indipendenti dall'organizzazione interna.
ART. 9
Gli ospiti e/o i loro familiari che si siano assunti l’obbligo del pagamento della retta, sono obbligati a corrispondere gli importi secondo le variazioni di cui all’articolo precedente, altrimenti dovranno lasciare la casa o essere ritirati dai familiari.
ART. 10
Il pagamento della retta va effettuato mensilmente anticipatamente, con le modalità stabilite dall’amministrazione, superato il quindicesimo giorno di permanenza nella struttura la retta va comunque pagata per intero.
In caso di ricovero ospedaliero, in attesa del rientro, la retta va comunque pagata per intero fino ad eventuale disdetta della camera.
Le spese per una eventuale assistenza sono a carico dei familiari.
In caso di assenza prolungata, dovuta ad altri motivi, per periodi comunque non superiori ai due mesi e non inferiori ai 15 giorni, l’ospite ha diritto ad una riduzione della retta nella misura del 30%.
Superati i due mesi di assenza l’ospite perde il diritto alla permanenza nella struttura.
ART. 11
La retta dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall’amministrazione.
ART. 12
Il vitto è di carattere familiare con diete giornaliere differenziate prestabilite settimanalmente, salvo il caso di specifica prescrizione medica.
Il dietario viene predisposto dall’amministrazione con la consulenza di un medico o di un dietologo, e pubblicato settimanalmente.
ART. 13
I pasti sono serviti in sala da pranzo.
In casi particolari l’amministrazione può autorizzare il servizio in stanza.
ART. 14
L'ospite può richiedere, a sue spese, visite di altri medici di sua fiducia, concordandone gli orari con la direzione.
Le cure di medicina generica e le prescrizioni di farmaci sono assicurate dai medici di rispettiva scelta del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di insorgere di improvvise patologie gravi e nell’impossibilità di avvertire i parenti, qualora la direzione lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio, saranno richiesti interventi specialistici urgenti, (cardiologo, geriatra, neurologo, ecc.).
I parenti saranno avvertiti con la massima sollecitudine appena possibile.
Quando siano prescritte visite e controlli esterni, gli ospiti che ne abbisognano debbono provvedere autonomamente sia per il trasporto che per l’accompagnamento.
Sono assunti a carico degli interessati gli importi dovuti a visite specialistiche, gli importi sui medicinali prescritti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale (ticket) e tutti gli altri prodotti non mutuabili.
ART. 15
Oltre alle attività indicate negli articoli precedenti, per l’aiuto al soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, l’amministrazione utilizza personale di assistenza con apposite qualifiche e funzioni.
Tutto il personale deve in qualsiasi circostanza, comportarsi con la massima comprensione nei riguardi degli ospiti, evitando ogni eccesso, sia di familiarità che di distacco, e tenendo presenti le finalità assistenziali della casa.
ART. 16
Tutto il personale è munito di libretto sanitario ai fini dei controlli periodici secondo la normativa vigente in materia.
ART. 17
I servizi di guardaroba, bucato, stiratura e rammendo, sono regolati con disposizioni particolari emanate dall’amministrazione.
Sono inclusi dalla retta:
· Il servizio di parrucchiere
· Il lavaggio della biancheria personale
Sono esclusi dalla retta
· Le visite specialistiche richieste dall’ospite o dai suoi familiari
· I trasporti assistiti richiesti dall’ospite o dai suoi familiari.
· Il servizio telefonico è presente in ogni stanza mentre negli spazi comuni e' garantito a mezzo di impianto centralizzato wireless
(senza fili).
ART. 18
Nella propria stanza è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati con gli impianti centralizzati.
L’uso di dette apparecchiature in orario di silenzio è permesso solo con la radiocuffia.
ART. 19
Nei rapporti con il personale gli ospiti o i loro familiari devono osservare i limiti delle mansioni determinate dalla figura professionale di ciascun addetto, senza pretendere od incoraggiare trattamenti di favore.
Detti rapporti con il personale devono essere di reciproca comprensione e rispetto.
Eventuali richieste o reclami relativi al personale vanno manifestate all’amministrazione.
ART. 20
La persona residente deve:
· adeguarsi alle disposizioni emanate dalla casa
· evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo alla comunità od essere di intralcio al funzionamento dei servizi.
Alla Persona residente è fatto divieto di:
· stendere alla finestra capi di biancheria;
· gettare acqua e/o rifiuti dalle finestre;
· vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi rifiuto che arrechi danno al buon funzionamento degli impianti;
· utilizzare fornelli e stufe;
· usare apparecchi rumorosi che arrechino disturbo agli altri residenti;
· asportare dalle sale comuni oggetti che facciano parte dell'arredo;
· giocare d'azzardo;
· introdurre animali od oggetti che possano determinare inconvenienti di ordine igienico.
ART. 21
L’amministrazione può allontanare l’ospite con provvedimento di urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria, commetta gravi infrazioni del regolamento interno o vi sia morosità nel pagamento della retta.
ART. 22
L’amministrazione non assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati nella stanza degli ospiti, inoltre declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti ed alle loro cose.
ART. 23
In caso di decesso dell’ospite presso la struttura, le spese del servizio funerario interno ammontano a € 500,00, inoltre, i familiari devono mettere l’amministrazione in grado di poter assegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli eventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione, previo saldo di eventuali pendenze.